La tutela del terzo nei confronti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) rappresenta una questione di particolare rilevanza e complessità nel diritto amministrativo.
La disciplina poggia sull’art.19-ter della L.241/1990, introdotto dal D.L.138/2011 che recita: “La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104″.
Questa disposizione stabilisce che la S.C.I.A. non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile (come nel caso del permesso di costruire). Introduce invece un meccanismo di tutela basato sulla possibilità per gli interessati di sollecitare l’esercizio delle verifiche da parte dell’amministrazione.
Il dibattito giurisprudenziale ha dato vita a due orientamenti interpretativi riguardo ai limiti temporali entro cui il terzo può attivare i meccanismi di controllo.
Il primo orientamento sostiene l’assenza di limiti temporali per la sollecitazione del potere di controllo da parte della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, questa interpretazione presenta criticità significative, poiché potrebbe compromettere la stabilità dei rapporti giuridici e il principio di affidamento del privato titolare della S.C.I.A. Conferire al terzo una tutela potenzialmente più ampia rispetto a quella prevista per l’impugnazione di un provvedimento amministrativo (60 giorni) appare una scelta potenzialmente contrastante con i principi dell’ordinamento.
Il secondo orientamento, più equilibrato e sistematico, propone una soluzione che cerca di bilanciare le diverse esigenze in gioco. Pur riconoscendo la possibilità di presentare l’istanza in qualsiasi momento, questo approccio distingue le conseguenze dell’intervento amministrativo in base al momento in cui viene effettuata la sollecitazione. Se questa avviene entro 60 giorni dalla conoscenza della S.C.I.A. da parte del terzo, l’amministrazione può esercitare il proprio potere di controllo ordinario, con la possibilità di paralizzare l’attività sulla base del mero riscontro dell’illegittimità. Diversamente, decorso tale termine, l’intervento amministrativo richiede la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela.
Questa seconda interpretazione appare più coerente con i principi generali dell’ordinamento amministrativo. In tal modo, si realizza un ragionevole contemperamento tra l’esigenza di tutela del terzo e la necessità di garantire certezza e stabilità ai rapporti giuridici. La previsione di un termine di 60 giorni per l’esercizio del potere di controllo ordinario rappresenta un punto di equilibrio che consente di proteggere sia gli interessi del terzo sia l’affidamento del titolare della SCIA, senza tuttavia precludere definitivamente la possibilità di un intervento amministrativo successivo, purché sorretto dai presupposti dell’autotutela.
Tale impostazione trova conferma nella più recente giurisprudenza amministrativa, come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato, n.8971 del 13.10.2023, che ha ulteriormente precisato come l’art. 19 comma 6-ter imponga al privato di sollecitare preventivamente l’intervento repressivo dell’amministrazione, potendo ricorrere in sede giurisdizionale solo in caso di inerzia mediante l’azione avverso il silenzio da esperire nel perentorio termine di un anno decorrente dalla data di presentazione dell’istanza.