Il nuovo Codice degli appalti pubblici (D.lgs. 50/2016) ha introdotto una nuova norma (l’art.120, co.2-bis) nel Codice del processo amministrativo (D.lgs.104/2010).
Tale norma definisce un nuovo rito “super-speciale” in materia di impugnazioni di atti dell’Amministrazione aggiudicatrice.
In particolare, la norma così recita: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività“
Sostanzialmente, questa nuova disposizione prevede l’impugnativa immediata di tutti quei provvedimenti con i quali l’Amministrazione appaltante determina le esclusioni o le ammissioni alla procedura selettiva.
Il comma 6 dello stesso articolo dispone che tale rito deve essere celebrato, in camera di consiglio, entro 60 giorni dalla notifica del ricorso. Esso può avere oggetto esclusivamente la contestazione dell’accertamento del possesso (o del mancato possesso) dei requisiti di ordine generale indispensabili per l’ammissione alla gara. Prima dell’introduzione di tali disposizioni, invece, questa tipologia di censure potevano essere fatte valere, in un unico momento, nell’atto di gravame dell’aggiudicazione definitiva.
La ratio di questa nuova disciplina consiste, evidentemente, nel comporre tutte le controversie relative alla partecipazione o all’esclusione dalla procedura selettiva vera e propria, ossia in un momento anteriore alla fase della valutazione in concreto delle offerte ed in maniera rapida e definitiva.
Tutto questo comporta che l’operatore economico che partecipa ad una gara di appalto, qualora non risultasse aggiudicatario al termine della fase della valutazione delle offerta, non potrà più far valere gli eventuali vizi dell’ammissione del concorrente impugnando il provvedimento di aggiudicazione.
Per cui, stante il nuovo dettato normativo, in materia di appalti, si apre la strada di un nuovo ricorso giurisdizionale atto a dirimere preventivamente le controversie circa l’esatta determinazione del numero dei concorrenti, ma di fatto, se non tempestivamente proposto il ricorso tramite il rito super speciale appena descritto, si preclude la possibilità agli “sconfitti” di contestare in sede di gravame dell’atto definitivo della procedura la partecipazione degli altri concorrenti.