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Abrogazione del rito “super-speciale” in materia di appalti pubblici (art.120, co.2bis C.p.a.)

nuovo rito "super-speciale"

rito “super-speciale”

Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs.36/2023) ha abrogato il rito c.d. “super-speciale” in materia di impugnazioni di atti dell’Amministrazione aggiudicatrice, precedentemente istituito dal D.lgs. 50/2016 attraverso una modifica del C.p.a. (art.120). 

Tale norma aveva come obiettivo la “pronta e preliminare definizione del giudizio prima dell’aggiudicazione” (Consiglio di Stato, Sez. V, n.3400/2019).

rito “super-speciale”

In particolare, la norma così recitava: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività

rito “super-speciale”

Sostanzialmente, questa nuova disposizione imponeva l’obbligo di impugnativa immediata di tutti quei provvedimenti con i quali l’Amministrazione appaltante determina le esclusioni o le ammissioni alla procedura selettiva, allo scopo di pervenire alla preventiva composizione di tutte le possibili controversie relative alla partecipazione o all’esclusione dalla procedura selettiva in un momento anteriore alla fase della valutazione in concreto delle offerte ed in maniera rapida e definitiva.

Tuttavia, come evidenziato in primo luogo da alcuni Tribunali Amministrativi, tra cui TAR Piemonte, mediante l’ordinanza n.88/2018, la compatibilità di tale istituto con i principi europei ha sollevato diversi dubbi sotto il profilo di una possibile violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, nonché in virtù del contrasto con i principi di proporzionalità e di efficienza, comportando il rischio di aggiudicazione a soggetti privi dei requisiti.

Il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) ha pertanto provveduto a modificare l’articolo 120 del Codice del Processo Amministrativo attraverso l’art. 209, confermando tuttavia l’impianto processuale previgente, inserendo alcune modifiche (tra cui la precisazione delle modalità di impugnazione degli atti di gara e disciplinando più dettagliatamente i termini e le procedure).

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha comportato un sostanziale e definitivo superamento della disciplina introdotta con il vecchio Codice dei Contratti pubblici, mantenendo però alcuni elementi di specialità nel contenzioso sugli appalti pubblici, con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di celerità con quelle di effettività della tutela giurisdizionale, imposti dai principi di matrice europea.

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