L’espropriazione per pubblica utilità consiste nella sottrazione, da parte di un ente pubblico, della proprietà privata di un bene o di un altro diritto reale, con conseguente acquisizione del bene stesso, allo scopo di realizzare un’opera pubblica o per altri motivi di interesse pubblico. L’esproprio trova il fondamento costituzionale nell’art.42, co.3 Cost., il quale afferma: “La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale“. In tal modo, lo Stato tutela l’interesse pubblico in ragione della “funzione sociale” della proprietà, che era già stata sancita con l’introduzione del Codice Civile del 1942. […]