L’espropriazione per pubblica utilità consiste nella sottrazione, da parte di un ente pubblico, della proprietà privata di un bene o di un altro diritto reale, con conseguente acquisizione del bene stesso, allo scopo di realizzare un’opera pubblica o per altri motivi di interesse pubblico.
L’esproprio trova il fondamento costituzionale nell’art.42, co.3 Cost., il quale afferma: “La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale“.
In tal modo, lo Stato tutela l’interesse pubblico in ragione della “funzione sociale” della proprietà, che era già stata sancita con l’introduzione del Codice Civile del 1942.
Nel nostro ordinamento civile, infatti, la proprietà si atteggia – non già come un diritto soggettivo il cui godimento è assoluto (come accadeva nell’ottica del precedente codice civile ottocentesco) – bensì come uno strumento che garantisce equilibrio tra gli interessi collettivi e gli interessi dei singoli (concetto tipico delle Costituzioni moderne).
L’espropriazione per pubblica utilità è stata protagonista di un percorso normativo piuttosto travagliato e di un susseguirsi di innovazioni e modificazioni nel corso degli anni, che oggi può definirsi pressoché concluso attraverso una sorta di stabilizzazione normativa, ad opera soprattutto del diritto europeo e della giurisprudenza delle Corti europee, in particolar modo quella della Corte EDU.
Grazie all’intervento di quest’ultima, infatti, si è arrivati a quantificare “l’indennizzo”, previsto dall’art.42 Cost., in misura prossima all’effettivo valore venale del bene espropriato.
Oggi, la materia è disciplinata dal D.P.R. n.327/2001 (c.d. “T.U. Espropri“). Il procedimento espropriativo prevede essenzialmente il passaggio in tre fasi:
a) apposizione del vincolo preordinato all’esproprio – si tratta di una fase prodromica all’esproprio vero e proprio, in quanto consiste nella scelta da parte della PA di utilizzare un’area, individuata e localizzata mediante uno strumento di programmazione urbanistica, per la realizzazione di un’opera pubblica;
b) emanazione della dichiarazione di pubblica utilità – consiste solitamente nell’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica, atto dal quale decorrono i termini per l’acquisizione dell’area;
c) emanazione del decreto di esproprio – atto conclusivo del procedimento in virtù del quale l’ente si appropria dell’area e determina l’indennità “provvisoria” da corrispondere al privato espropriato, e rappresenta pertanto il momento procedurale più rilevante in quanto quest’ultimo può accettare la somma offerta oppure rifiutarla e chiederne la revisione.