Il danno nel nostro ordinamento giuridico.
Il danno, nel nostro ordinamento giuridico, consiste nella diminuzione o nell’alterazione che colpisce un bene avente un valore economico, morale o affettivo.
Esso può essere prodotto come conseguenza di un’azione (o di un’omissione) da parte di uno o più soggetti, oppure può arrecarsi a seguito di forza maggiore o caso fortuito.
Responsabilità civile.
Il nostro ordinamento tutela, attraverso i principi della responsabilità civile, tutti i soggetti che subiscono danni come diretta conseguenza delle azioni o omissioni altrui (condotta illecita). La responsabilità civile rientra tra la più ampia categoria delle responsabilità giuridiche. Essa è disciplinata dal Codice Civile agli artt.1218 e ss ed agli artt.2043 e ss, e rappresenta la regola, ed allo stesso tempo lo schema, attraverso i quali la legge obbliga uno o più soggetti, autori di una condotta illecita (ossia in contrasto a norme civilistiche), a far fronte al costo della lesione di interessi, di beni e di diritti altrui, e quindi a “riparare” il danno arrecato.
La condotta illecita di un soggetto (soggetto agente) può verificarsi sia nello svolgimento di un rapporto contrattuale (ed in questo caso si tratterà di responsabilità contrattuale) oppure in un qualsiasi accadimento della vita quotidiana (ed in questo caso si tratterà di responsabilità extracontrattuale).
Analizziamole più da vicino.
Responsabilità contrattuale.
La responsabilità contrattuale è disciplinata agli artt.1218 e ss. del Codice civile. Questi costituiscono un’insieme di norme che regolano tutte le fattispecie in cui il debitore non adempie ad un obbligo contrattuale assunto (o lo adempie parzialmente o tardivamente) ed arreca dunque un danno alla controparte.
In senso strettamente giuridico, la responsabilità contrattuale si concretizza nell’imputazione, in capo al debitore, di un’ulteriore obbligazione (c.d. obbligazione risarcitoria). Quest’ultima ha la funzione di reintegrare il danno occorso al patrimonio del creditore in ragione del mancato adempimento della prestazione originaria (che, di fatto, si estingue, essendo sostituita dall’obbligazione risarcitoria).
Per provocare il sorgere dell’obbligazione risarcitoria, l’inadempimento del debitore deve essere connotato da dolo o da un comportamento negligente, ossia un comportamento tenuto senza la c.d. diligenza del buon padre di famiglia.
Responsabilità extracontrattuale.
La responsabilità extracontrattuale (anche conosciuta come responsabilità aquiliana) è disciplinata dagli artt.2043 e ss. del Codice civile.
Essa tradizionalmente si sostanziava nel principio del neminem laedere, secondo il quale tutti sono obbligati a non introdursi o non arrecare pregiudizio nella sfera giuridica degli altri soggetti a cui non si è legati da un preesistente rapporto contrattuale. Sotto tale profilo, il sistema di responsabilità così delineato era di tipo sanzionatorio, andava cioè a punire il comportamento (il fatto) ingiusto (ossia, contrario ad un’altra norma preesistente) che aveva prodotto la lesione di diritti soggettivi altrui a contenuto patrimoniale.
L’evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale dell’art.2043 c.c. ha in seguito consentito il passaggio ad un sistema precettivo: la norma è diventata fonte diretta di attribuzione di un diritto soggettivo (quello al risarcimento), ogni volta che la vittima subisce un danno, a prescindere dalla ricorrenza della colpa di chi lo ha commesso e dell’esistenza di una norma aliunde posta a tutela di interessi e diritti. L’ingiustizia viene dunque riferita al danno e non più al fatto, e l’ordinamento ha il compito di ricercare soggetti a cui imputare l’obbligazione risarcitoria per riparare la lesione subita dalla vittima dell’illecito.
La nuova lettura dell’art.2043 c.c, come norma di portata generale, ha così comportato una forte estensione del novero delle situazioni soggettive tutelabili dalla responsabilità aquiliana, dapprima limitata ai diritti assoluti, ma ora applicabile anche ai diritti relativi (diritti di credito) ed a situazioni giuridiche a contenuto non patrimoniale, come il diritto alla riservatezza, all’identità personale, alla salute, all’ambiente salubre.
Pertanto, in base all’attuale interpretazione normativa prevalente, sono innumerevoli i casi in cui una lesione ad un bene costituzionalmente protette viene oggi considerata potenzialmente risarcibile, a differenza di quanto accadeva anni fa.
Per avere una consulenza sul tema e sapere se hai diritto ad ottenere un risarcimento di un danno che ritieni di aver subito, a qualunque titolo