Il danno da vacanza rovinata.
Sempre più spesso si sente parlare della tipologia di danno da vacanza rovinata, in particolar modo nel periodo immediatamente successivo a quello delle ferie, ogniqualvolta emerga un disagio correlato al mancato e pieno godimento del necessario periodo di riposo e di svago che solitamente gran parte degli italiani vive nella stagione estiva.
Ebbene, oggi esistono delle forme di tutela legale per tutte le situazioni in cui , per colpa del tour operator e di comportamenti a lui riconducibili per l’inesatta o mancata esecuzione del contratto e per la non perfetta riuscita del viaggio, non è stato possibile fruire in maniera adeguata del pacchetto turistico, a causa di disservizi o problemi relativi al corretto svolgimento del piano di vacanza.
In tutti questi casi, in virtù dell’applicazione dell’art.47 del Codice del turismo, il consumatore può richiedere, oltre alla risoluzione del contratto, anche un ristoro del danno patìto, in correlazione al tempo inutilmente trascorso ed inevitabilmente perduto. Danno che è risarcibile nella doppia misura del danno patrimoniale (eventuali spese extra sostenute durante le vacanza per sopperire ai disagi ed ai disservizi derivanti dalla cattiva esecuzione del contratto) e del danno non patrimoniale (ossia il patimento ed il turbamento d’animo dovuti alla vacanza non goduta come previsto).
Tutto questo sulla scia della dottrina di stampo internazionalista, secondo la quale il diritto allo svago ed al relax assurge a diritto costituzionalmente rilevante e necessita pertanto di una forte protezione giuridica. Tutela che ha trovato sbocco nel nostro ordinamento mediante l’introduzione del Codice del turismo, innovazione senz’altro importante che si inserisce in una più generale politica di espansione del novero delle situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela legale e, come tali, risarcibili nel caso in cui esse siano lese o frenate nel loro pieno godimento.